Permessi di soggiorno
Permessi di soggiorno (Legge 189/2002)
La legge 30 luglio 2002 n.189 (Legge Bossi-Fini) e il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" hanno modificato la disciplina in materia di immigrazione prevista dal D.lgs. 25 luglio 1998 n.286 (Legge Turco-Napolitano) e dal Regolamento attuativo D.P.R. 31 agosto 99 n.394, introducendo alcune novità rilevanti in merito all'ingresso di stranieri extra-comunitari nell'ambito delle attività internazionali dell'Università.
Alcune delle novità introdotte possono essere così sintetizzate:
Impronte digitali. Agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte digitali.
Permesso di soggiorno per attività lavorativa remunerata: richiede e presuppone un visto di ingresso per lavoro, ha la durata del contratto di lavoro e non può comunque superare la durata di due anni (termine massimo consentito anche per contratti a tempo indeterminato).
Tempi di rinnovo del permesso di soggiorno: per il rinnovo del permesso di soggiorno, la Legge 189/2002 stabilisce un termine di: novanta giorni per il permesso per lavoro a tempo indeterminato, sessanta per quello per lavoro a tempo determinato e trenta per tutte le altre fattispecie.
Carta di soggiorno: Viene elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno necessario perchè lo straniero possa ottenere la carta di soggiorno che, a differenza del permesso di soggiorno, non ha termine di scadenza.
Espulsioni: lo straniero senza permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se e' privo di documenti viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce al clandestino viene intimato a lasciare il territorio entro 3 giorni. Lo straniero espulso che rientra in Italia senza permesso commette un reato.